Ci sono un sacco di leggende metropolitane su questo tema, ma le due verità sono che:

1. NON è obbligatorio FIRMARE la Constatazione Amichevole
2. Le forze dell’ordine (118, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco) vanno contattate SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA’ (lesioni di rilievo, danni gravi, pericolo imminente per la salute, la sicurezza e la viabilità, ecc.)  

La legge impone che dopo un incidente ci si debba fermare, mettere in sicurezza, prestare soccorso ed assistenza se necessario, e fornire alla controparte tutti i propri dati anagrafici e assicurativi. La Constatazione è un modulo utile per raccogliere tutti i dati e descrivere COSA È SUCCESSO. Se non siamo d’accordo con la versione della controparte, NON SIAMO OBBLIGATI A FIRMARE NULLA, ANZI, È NOSTRO DIRITTO ESSERE IN DISACCORDO E FORNIRE LA NOSTRA VERSIONE DEI FATTI.
Resta però UN GRANDE PROBLEMA: se le parti non sottoscrivono la Constatazione, e le versioni sulla dinamica sono diverse, RESTA L’ONERE DI DIMOSTRARE LA PROPRIA VERSIONE DEI FATTI. Come prevede l’art. 2054 del Codice Civile “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Per cui fondamentali saranno: testimoni oculari dell’incidente, fotografie e video scattati prima di spostare le auto, fotografie della strada e dei segnali stradali.
In conclusione: salvo incidenti gravi, consiglio di trovare sempre un accordo per firmare la Constatazione Amichevole, a patto che i dati inseriti siano corretti, veritieri e che sia ben chiara la dinamica dell’incidente.